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Reddito di inclusione: cos’è e come richiederlo

Reddito di inclusione: cos’è e come richiederlo

Fra le varie misure di lotta alle difficoltà economiche erogate sul territorio nazionale, il Reddito di Inclusione costituisce un’opportunità concreta di lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Il REI sono stati introdotti dal D.lgs. 147/2017 in sostituzione al SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) ed al ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione). Tale strumento è costituito da due parti:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente mediante una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
2. un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa mirato al superamento della condizione di povertà, elaborato a cura dei servizi sociali del Comune.

I soggetti attuatori della misura sono l’Inps ed i Comuni, in forma singola o associata. Questi ultimi, in particolare, sono responsabili dell’elaborazione dei progetti personalizzati di attivazione sociale e lavorativa, ossia della presa in carico dei nuclei familiari attraverso un’analisi multidimensionale dei bisogni e delle problematiche.

Chi può richiedere il Reddito di Inclusione? I destinatari sono i nuclei familiari con determinati requisiti di residenza, soggiorno, familiari ed economici. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente deve possedere dei requisiti di residenza e soggiorno e il nucleo familiare deve avere i requisiti economici ed altri requisiti (incompatibilità con la fruizione di ammortizzatori sociali e con il possesso di natanti e di autoveicoli e motoveicoli di recente prima immatricolazione). I requisiti familiari, invece, devono sussistere solo al momento di presentazione della domanda.

Requisiti di residenza
Il Richiedente deve essere congiuntamente:
• cittadino dell’Unione (o familiare di un cittadino dell’Unione in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria); per familiare di cittadino dell’Unione si intende il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge e gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”);
• residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Requisiti economici
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di:

1. un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
2. un valore dell’ISRE ai fini REI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore ad euro 3.000;
3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
4. un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti corrente, etc.), non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000.

Requisiti familiari
Nel nucleo del richiedente al momento della domanda, deve essere presente almeno un soggetto con le seguenti caratteristiche:
• un componente di età minore di anni 18;
• una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore;
• una donna in stato di gravidanza accertata;
• almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni:
– che si trovi in stato di disoccupazione:
– per licenziamento, anche collettivo,
– dimissioni per giusta causa;
– risoluzione consensuale (legge 604/1966);
– ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, oppure in mancanza dei requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Requisiti di compatibilità
Il REI sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, a patto che:
– si proceda a comunicare entro 30 giorni tale nuova occupazione;
– si rispettino i requisiti economici indicati sopra.

QUI il documento integrale.

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