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Chiarimento sulla figura dell’educatore

Chiarimento sulla figura dell’educatore

La Legge di Bilancio 2018, inoltre, mira anche a risolvere l’annoso problema dei laureati in scienze dell’educazione e della formazione (classe di laurea L-19) che, nonostante la formale denominazione del corso frequentato, non potevano sinora fregiarsi del titolo di educatore professionale.
Nel nostro ordinamento, infatti, nonostante la confusione generata da alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa ed interventi della legislazione regionale, tale titolo è stato sinora riconosciuto solamente ai possessori del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 (Professioni sanitarie della riabilitazione), così come da ultimo confermato dal
DPCM 26 luglio 2011 (che ha escluso l’equipollenza tra il suddetto diploma di laurea ed i titoli universitari rilasciati dalla facoltà di Pedagogia e Scienze della Formazione per educatore professionale).
Ciò posto, la legge n. 205/2017 istituisce il profilo dell’educatore professionale socio-pedagogico (ESP), il quale è il professionista che – in possesso di laurea L19 (Classe delle lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione) – opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale.
Quanto ai titoli abilitanti per la professione di ESP, si segnala che la legge in esame richiama anche il d.lgs. 65/2017 e, pertanto, l’accesso a tale qualifica sembrerebbe consentita anche a coloro che siano in possesso di un diploma di laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia, o del diploma di laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM-85-bis in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
A latere della figura dell’ESP, la norma istituisce (rectius: conferma) il profilo professionale dell’educatore socio-sanitario (ESS), rinviando in toto, per la sua disciplina, al d.m. 520/1998 che già disciplinava la figura dell’unico educatore professionale prima previsto.
Per quanto sopra, deve intendersi confermato che l’ESS è l’operatore che – in possesso del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 –  attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana, ovvero cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.
Con riferimento alla prima applicazione della normativa in esame, inoltre, è previsto che, in via transitoria, la qualifica di ESP possa essere attribuita, previo superamento di uno specifico corso intensivo di formazione universitaria, anche a coloro che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: a)  inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; b)  svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato; c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
Sempre in via transitoria, inoltre, la qualifica di ESP potrà essere attribuita anche a coloro che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di educatore socio-pedagogico o di pedagogista, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.
È, infine, previsto che i soggetti che, alla data del 1° gennaio 2018, hanno svolto l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso al 1° gennaio 2018, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
Da ultimo, si segnala che la Legge di Bilancio disciplina anche il profilo professionale del pedagogista, per il cui accesso è richiesto il possesso di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57 (Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua), LM-85 (Scienze pedagogiche) o LM-93 (Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education)

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